Gli effetti della rivalutazione dei beni immobili d’impresa sul bilancio 2009

Pubblicato il 10 marzo 2010

Le imprese che hanno rivalutato gli immobili entro il 31 dicembre 2008, facendo riferimento a quelli iscritti in bilancio al 31/12/2007, sulla base dell’articolo 15 del decreto anticrisi n. 185/2008, si trovano ora ad affrontare il problema della determinazione dell’ammortamento sulla base del valore rivalutato.

La norma di cui all’art. 15, commi 16-23, del citato Decreto recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, ha riformato la disciplina dettata in materia di rivalutazione dei beni di impresa.

Il nuovo regime stabilisce che la rivalutazione non è obbligatoria, ma facoltativa e può produrre anche soltanto effetti civilistici. L’impresa che vuole ottenerne il riconoscimento fiscale deve scontare un’imposta sostitutiva di quella ordinaria. Gli effetti fiscali saranno visibili, però, solo dall’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013.

L’operazione di rivalutazione interessa i beni immobili iscritti a bilancio a fine 2007; sono escluse, invece, le aree fabbricabili e anche i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

La rivalutazione degli immobili può essere fatta seguendo tre criteri alternativi: rivalutazione del solo valore lordo; riduzione del fondo di ammortamento e rivalutazione del valore lordo e del relativo fondo di ammortamento.

Se in sede di bilancio 2009, si rivaluta il solo valore lordo mantenendo inalterata la percentuale di ammortamento, la vita utile del bene si allunga; mentre diventa molto più lungo il processo di ammortamento se si decide di ridurre il fondo ammortamento. La situazione resta invariata se si opta per la rivalutazione sia del bene che del fondo.

I maggiori ammortamenti che si vengono a creare sono stanziati nel bilancio 2009, ma la parte corrispondente alla rivalutazione non è deducibile fiscalmente, anche se l’impresa ha pagato l’imposta sostitutiva del 3%. Per tale ragione, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà procedere con un maggiore accantonamento di imposte di periodo.

Se la rivalutazione è effettuata con soli effetti civilistici, si dovrà stornare dal conto economico la corrispondente quota di fondo imposte differite stanziato nel precedente esercizio.

Se, invece, la rivalutazione è stata accompagnata dal pagamento dell’imposta sostitutiva, non è stato fatto lo stanziamento al fondo imposte differite, dato che dal 2013 i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione saranno resi deducibili.

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