Gli Anf indebitamente incassati vanno restituiti anche se non c’è dolo
Pubblicato il 01 ottobre 2011
Il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti. Questo il principio ribadito dall’Inps con la circolare n.
124, del 29 settembre scorso.
Il documento di prassi indica le modalità di recupero degli indebiti trattamenti di famiglia corrisposti sulle pensioni dei lavoratori autonomi (esempio: artigiani e commercianti), alla luce delle diverse discipline normative sulla materia che si sono succedute nel tempo.
Trattandosi di quote aggiuntive alla pensione per trattamenti di famiglia incassate senza averne diritto o liquidate per errore dall'Istituto, queste somme vanno restituite. Tuttavia, esiste una data fino alla quale tali erogazioni vengono in un certo qual modo sanate.
Le somme erogate indebitamente come quote aggiuntive a titolo di trattamento di famiglia fino al 31 dicembre 2000 sono ritenute non rimborsabili dai pensionati titolari di un reddito non superiore a 8.263,31 euro.
A partire dal 1° gennaio 2001, spiega l’Inps, tali somme non sono più considerate come importi pensionistici e ad esse è applicabile la stessa disciplina prevista dal codice civile per i pensionati ex lavoratori dipendenti. Ne consegue che tali somme sono ripetibili anche se l’erogazione non è dipesa dal dolo dell’interessato.