L’obbligo dei nonni di fornire i mezzi necessari affinché i genitori possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso sia nel senso che l’obbligazione dei medesimi è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, sia nel senso che agli ascendenti (nonni) non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che il padre o la madre non diano il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è comunque in grado di mantenerli.
Così come il diritto agli alimenti, legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire un’attività lavorativa, sorge solo quando i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
La mamma o il papà, quindi, non possono chiedere ai suoceri di versare gli alimenti ai nipoti solo perché l’altro genitore risulti inadempiente.
E’ quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione, Sesta sezione civile, con ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018.
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