Giustizia Ue. Tutela riconosciuta ai casi di disoccupazione involontaria

Pubblicato il 20 giugno 2014 La tutela di cui all’articolo 7 della Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini Ue e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è stata riconosciuta anche ad una donna in stato di gravidanza, che per la sua condizione non può lavorare (diritto di soggiorno conferito a lavoratore subordinato).

Sebbene le disposizioni comunitarie non si riferiscano esattamente al caso delle limitazioni fisiche legate allo stato di gravidanza o al periodo immediatamente successivo al parto, sulla base della consolidata giurisprudenza Ue, la gravidanza non può essere assimilata ad una patologia cosicché lo status di "lavoratore" può essere riconosciuto anche ad una donna incinta che abbandona temporaneamente la sua occupazione.

Status di “lavoratore” anche alla donna incinta

Al fine di rafforzare il diritto delle lavoratrici in gravidanza e riconoscere loro la libertà di circolazione nello spazio Ue, la Corte di Giustizia con la sentenza del 19 giugno 2014, relativa alla causa C-507/12, fissa un principio generale secondo cui:

se per un certo periodo di tempo un lavoratore non è effettivamente presente sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, ma riprende il lavoro o ne trova un altro in un tempo considerato ragionevole, egli non cessa di far parte del mercato di lavoro e, dunque, ha diritto ad ogni indennità integrativa prevista dall’ordinamento interno dello Stato ospite a vantaggio dei propri lavoratori.

Tale tutela, a maggior ragione, si deve applicare ad una donna che abbia cessato di lavorare o abbia interrotto la ricerca di un’occupazione a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e la periodo successivo al parto. La donna non perde la qualifica di “lavoratore”, purchè la stessa riprenda il suo lavoro o ne trovi un altro entro un tempo ragionevole dopo la nascita di suo figlio. Analogamente ha diritto a presentare, per il periodo di assenza dal lavoro, la domanda di indennità integrativa del reddito.
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