La Corte di Giustizia Ue - sentenza causa C-12/17 del 4 ottobre 2018 – specifica come debba essere considerato il periodo di congedo parentale di cui ha beneficiato il lavoratore, ai fini della determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite.
Il caso riguarda una lavoratrice rumena che, dopo aver fruito del congedo di maternità, aveva beneficiato, prima, di un periodo di congedo parentale e, poi, di un periodo di ferie di 30 giorni.
Il datore di lavoro non le ha voluto riconoscere i 5 giorni in più previsti dalla legge (35 giorni di ferie complessivi) sostenendo che, secondo il diritto nazionale rumeno, la durata delle ferie annuali retribuite è proporzionale al periodo di lavoro effettivo svolto durante l’anno in corso e che, nel caso in esame, la durata del congedo parentale di cui aveva beneficiato la lavoratrice non poteva essere considerata come periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite.
La Corte di Giustizia Ue al riguardo specifica che:
il diritto dell’Unione dispone che ogni lavoratore beneficia di un diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione;
Inoltre, la Corte precisa che, solo in talune situazioni specifiche nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, a causa, in particolare, di un’assenza per malattia debitamente giustificata o di un congedo di maternità, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato.
Pertanto, conclude la sentenza relativa alla causa C – 12/17, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo di congedo parentale di cui ha beneficiato il lavoratore interessato durante il periodo di riferimento non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite.
Ne consegue che è conforme al diritto dell’Unione una disposizione nazionale che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.
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