Giustizia Ue: il periodo di congedo parentale non è assimilabile al lavoro effettivo

Pubblicato il 06 ottobre 2018

La Corte di Giustizia Ue - sentenza causa C-12/17 del 4 ottobre 2018 – specifica come debba essere considerato il periodo di congedo parentale di cui ha beneficiato il lavoratore, ai fini della determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite.

Il caso riguarda una lavoratrice rumena che, dopo aver fruito del congedo di maternità, aveva beneficiato, prima, di un periodo di congedo parentale e, poi, di un periodo di ferie di 30 giorni.

Il datore di lavoro non le ha voluto riconoscere i 5 giorni in più previsti dalla legge (35 giorni di ferie complessivi) sostenendo che, secondo il diritto nazionale rumeno, la durata delle ferie annuali retribuite è proporzionale al periodo di lavoro effettivo svolto durante l’anno in corso e che, nel caso in esame, la durata del congedo parentale di cui aveva beneficiato la lavoratrice non poteva essere considerata come periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite.

La Corte di Giustizia Ue al riguardo specifica che:

Inoltre, la Corte precisa che, solo in talune situazioni specifiche nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, a causa, in particolare, di un’assenza per malattia debitamente giustificata o di un congedo di maternità, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato.

Pertanto, conclude la sentenza relativa alla causa C – 12/17, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo di congedo parentale di cui ha beneficiato il lavoratore interessato durante il periodo di riferimento non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite.

Ne consegue che è conforme al diritto dell’Unione una disposizione nazionale che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy