Secondo la Consulta è da ritenere legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale contro le sanzioni sportive.
La Corte costituzionale si è da ultimo pronunciata in ordine ai rapporti tra “giustizia sportiva” e giurisdizione, dichiarando infondate alcune questioni di legittimità costituzionale che avevano investito l’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del Decreto-legge n. 220/2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva).
Le disposizioni censurate sono quelle secondo cui la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” è riservata all’ordinamento sportivo e che in tale materia le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Sulle medesime, il Tar del Lazio aveva sollevato questioni di legittimità in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.
Le questioni erano state sollevate nell’ambito di una controversia in cui un dirigente sportivo della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) si era rivolto al tribunale amministrativo laziale ai fini dell’annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione per tre anni adottato dal “giudice sportivo”, nonché per ottenere il risarcimento del danno subito.
Dopo aver sospeso il provvedimento, il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando profili di illegittimità costituzionale anche nell’interpretazione fornita dalla sentenza della Consulta n. 49/2011, con cui, pur riconoscendo la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del danno, era stata esclusa un’estensione della tutela giurisdizionale all’annullamento del provvedimento disciplinare.
La Consulta, con la sentenza n. 160 depositata il 25 giugno 2019, ha confermato quanto già stabilito nel testo della richiamata pronuncia, aggiungendo, tuttavia, ulteriori precisazioni.
Nella decisione, i giudici costituzionali hanno chiarito come la scelta legislativa di escludere, di regola, l’annullamento delle decisioni del giudice sportivo sia il frutto di un bilanciamento, non irragionevole, fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e la garanzia di autonomia dell’ordinamento sportivo.
Le esigenze di protezione provvisoria - ha poi concluso la Consulta - possono comunque trovare un’adeguata risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione dello stesso giudice amministrativo.
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