La parte attrice che abbia incardinato la causa e sia rimasta soccombente nel merito non può, non essendone legittimata, interporre appello per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice dalla stessa prescelto.
Questa soluzione, di tipo “preclusivo”, appare in linea con la considerazione della giurisdizione “come risorsa a disposizione della collettività”.
E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 21260 del 20 ottobre 2016.
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