Giudizio di Cassazione. Ultime modifiche applicabili in caso di ricorso contro le sentenze del giudice tributario?

Pubblicato il 15 ottobre 2013 Con ordinanza interlocutoria n. 23273 del 14 ottobre 2013, la Sesta sezione civile della Cassazione ha assegnato al primo Presidente della Corte di verificare l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa all'applicabilità o meno, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, delle disposizioni modificative del Codice di procedura civile contenute nel Decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012.

Il problema, originariamente sollevato dall'agenzia delle Entrate, si riferisce, in particolare, al nuovo n. 5) dell'articolo 360 del Codice di procedura civile che restringe i vizi di motivazione che consentono l'intervento della Corte ai casi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Ciò che viene chiesto di verificare, altresì, è l'applicabilità, anche alle vicende tributarie, del principio della totale insindacabilità del difetto di motivazione in caso di “doppia conforme”, ossia ove la decisione di secondo grado sia fondata “sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”.

Le questioni si pongono in quanto il comma 3 bis dell'articolo 54 del Decreto n. 83/2012 citato afferma che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

La posizione del Collegio remittente, in particolare, sarebbe favorevole all'applicabilità di entrambe le disposizioni ai ricorsi contro le sentenze del giudice tributario in quanto il comma 3 bis citato riguarderebbe solo il processo tributario di primo e secondo grado e non il giudizio di Cassazione che, anche ove verta in materia tributaria, non è più “processo tributario” ed è disciplinato dal Codice di procedura civile.
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