Giudici tributari: pubblicato il regolamento sul procedimento disciplinare
Pubblicato il 23 luglio 2014
Con
delibera del 10 giugno 2014 (in “
Gazzetta Ufficiale” n. 168/2014), il Consiglio di giustizia tributaria ha diffuso il regolamento contenente il
procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.
Individuati gli illeciti disciplinari
Il provvedimento, all'articolo 3, individua in modo specifico i comportamenti del giudice tributario considerati
illeciti disciplinari: tra questi, la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali.
La sanzione massima? La rimozione
Le sanzioni applicabili saranno le seguenti: l'
ammonimento; la
censura; la
sospensione dalle funzioni; la
rimozione dall'incarico.
La sanzione relativa alla rimozione dall'incarico sarà comminata nel caso in cui il giudice sia recidivo nelle violazioni punibili con la sospensione dalle funzioni. A seguito della rimozione, il
giudice non può essere nuovamente nominato.
Diritti del giudice
Nell'ambito del procedimento disciplinare, il giudice potrà
accedere agli atti e depositare le proprie memorie fino a 10 giorni prima della discussione davanti al Consiglio.
Indicati anche i casi in cui il giudice tributario viene sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso.