Giudici tributari, compensi riferiti ad anni precedenti tassati separatamente

Pubblicato il 29 maggio 2014 Accolte le proteste dell'Associazione magistrati tributari e dichiarata incostituzionale la previsione di legge introdotta dal Dl n. 98/2011, che assoggetta a imposizione ordinaria i compensi variabili corrisposti ai giudici nell'anno successivo a quello di riferimento.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 19 maggio 2014, ha infatti dichiarato illegittimo l’articolo 39, comma 5 del suddetto decreto per violazione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Carta costituzionale.

La pronuncia esamina la questione sollevata dalla Ctp di Campobasso relativa alla vicenda di un giudice che aveva pagato l’Irpef con aliquota progressiva massima, invece che con tassazione separata come previsto dall'articolo 17 del Tuir, sui compensi arretrati percepiti nel 2012 e l’Agenzia delle Entrate si era rifiutata di procedere al rimborso della maggiore imposta pagata.

Quadro normativo del Dl 98/2011 incostituzionale

La Consulta ritiene il quadro normativo di cui all’articolo 39, comma 5, Dl 98/2011 irragionevole e contraddittorio dal momento che il legislatore nel riferirsi ai compensi percepiti dai magistrati tributari non li ha cancellati dal novero dei redditi assimilati al lavoro dipendente e non ha previsto altre modifiche alla disciplina generale della tassazione separata.

Pertanto, tali compensi devono essere considerati assimilati a tutti gli effetti ai redditi di lavoro dipendente e, dunque, essere assoggettati agli stessi criteri di imposizione, ossia al principio di cassa per gli emolumenti percepiti nel periodo d'imposta e alla tassazione separata per quelli arretrati.

Motivazioni della Corte costituzionale

Non è ragionevole applicare la regola del cumulo per la sola categoria dei giudici tributari per evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Non vi è ragione di applicare un trattamento svantaggioso per i soli compensi dei suddetti giudici rispetto alle altre specie di redditi assimilati (per esempio, giudici di pace), per cui è da considerare illegittima la norma che prevede la tassazione ordinaria per gli arretrati corrisposti ai membri delle commissioni tributarie con conseguente possibilità per questi ultimi di ricondurli alla tassazione separata. La novità della sentenza potrebbe aprire ora la strada alla eventuale richiesta di rimborsi.
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