Spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione risolvere la questione riguardante la copertura previdenziale dei Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.) per il periodo precedente all'entrata in vigore della Legge n. 247/2012.
In particolare, le Sezioni Unite dovranno stabilire se per tale periodo non sia prevista alcuna copertura assicurativa, oppure se sia applicabile per analogia l'iscrizione alla Cassa Forense prevista per i Giudici Onorari Aggregati (G.O.A.) dalla Legge n. 276/1997, o, in alternativa, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Con ordinanza interlocutoria n. 5798 del 4 marzo 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concerne la contribuzione previdenziale per gli avvocati che hanno svolto la funzione di Giudice Onorario di Tribunale (G.O.T.) nel periodo compreso tra il 2007 e il 2010.
Al centro della controversia specificamente esaminata, vi era una cartella di pagamento emessa da Cassa Forense e notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale cartella era stata impugnata in giudizio con successo nelle fasi di merito.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto l’opposizione presentata contro la cartella di pagamento, una decisione che era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Quest'ultima aveva motivato la propria decisione affermando che non fosse possibile applicare per analogia ai G.O.T. la normativa prevista per i Giudici Onorari Aggregati (G.O.A.), stabilita dalla Legge n. 276/1997.
La Corte d’Appello ha ritenuto, quindi, che la contribuzione alla Cassa Forense non fosse dovuta per il periodo in questione.
Sul piano normativo, la questione risulta particolarmente complessa a causa di un vuoto legislativo.
Per il periodo 2007-2010, infatti, non esisteva una disciplina specifica per la contribuzione previdenziale dei G.O.T.
Diversi interventi normativi successivi hanno affrontato il tema della copertura previdenziale per gli avvocati, ma nessuno di essi appare applicabile retroattivamente.
In particolare, la Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha introdotto l’iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense per tutti gli avvocati, compresi quelli che svolgono attività di G.O.T., mentre il Decreto legislativo n. 116/2017 ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per alcune categorie di giudici onorari, escludendo tuttavia gli avvocati iscritti all’albo.
La questione giuridica principale riguarda la natura reddituale dell’indennità percepita dai G.O.T.
La Corte ha sottolineato come, secondo la giurisprudenza consolidata, tale indennità non possa essere considerata reddito da lavoro autonomo, né rientrare tra le indennità soggette a contribuzione obbligatoria alla Cassa Forense per il periodo esaminato.
Inoltre, la Cassazione ha richiamato il principio di universalizzazione della copertura previdenziale, affermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui tutti gli avvocati dovrebbero beneficiare di una forma di tutela previdenziale.
Di fronte a queste incertezze normative, la Suprema Corte ha adottato un approccio prudente, decidendo di rimettere la questione alle Sezioni Unite per un chiarimento definitivo.
In particolare, le Sezioni Unite dovranno valutare se l’indennità percepita dai G.O.T. possa essere qualificata come reddito professionale soggetto a contribuzione alla Cassa Forense.
Inoltre, dovranno stabilire se l’assenza di una copertura previdenziale per i G.O.T. nel periodo 2007-2010 costituisca una violazione del principio di universalizzazione della tutela previdenziale.
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