La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge, già varato dal Senato, contenente la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
L’Esecutivo sarà quindi chiamato ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, peraltro, a:
Tra le altre novità, si segnala la previsione di un ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace sia nel settore penale che in quello civile.
Così, tra i principi che dovranno ispirare il Governo nella stesura dei decreti attuativi viene prescritto che il medesimo debba estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità.
Inoltre, all’ufficio del giudice di pace viene attribuita la competenza per quel che riguarda:
Al giudice di pace vengono altresì affidate le decisioni relative ai procedimenti per i reati, consumati o tentati, di minaccia, salvo che sussistano circostanze aggravanti, di furto perseguibile a querela, di abbandono di animali nonché per le contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, commercio e vendita di fitofarmaci e rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine.
Viene sancito che l’incarico del giudice onorario abbia natura imprescindibilmente temporanea e una durata massima per un periodo non superiore a quattro anni.
Alla scadenza dei quattro anni, il magistrato onorario potrà essere confermato nell'incarico per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione.
In ogni caso, la durata dell'incarico di Gop non potrà superare gli otto anni complessivi, compresi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale.
Ai magistrati onorari confermati per due quadrienni verrà riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.
L’incarico, comunque, cesserà al raggiungimento di 65 anni.
Per quel che concerne i magistrati onorari attualmente in servizio, viene prescritto che il Governo debba prevedere che la conferma dei giudici sia disposta dal ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità e dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni.
In particolare, i giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega potranno essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale.
In ogni caso, l'incarico cesserà al raggiungimento di 68 anni.
I giudici onorari, dopo due anni di incarico, in casi eccezionali e contingenti nonchè in presenza di specifici presupposti potranno essere chiamati quali componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Inoltre, in ipotesi tassative, i magistrati onorari potranno essere utilizzati nella trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, fatta eccezione per i procedimenti cautelari e possessori in materia civile e per le controversie di lavoro e previdenza e, in campo penale, per le funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consenta la citazione diretta.
Per il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, la riforma della magistratura onoraria costituisce “una tappa importantissima assolutamente sottovalutata rispetto alle dimensioni”.
Le previsioni contenute nel Ddl – ha precisato il Guardasigilli a margine dell’approvazione - introducono “un riferimento temporale certo, più trasparenza al sistema, un percorso di qualificazione e di accesso che migliorerà la qualità dei magistrati onorari e anche una prospettiva di miglior tutela dal punto di vista previdenziale a questi magistrati che erano in una condizione di superprecarietà".
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