Giudice può discostarsi dalla nota spese del difensore solo motivando

Pubblicato il 07 giugno 2017

In sede di liquidazione delle spese processuali, il giudice, a fronte di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti nella detta nota.

L’organo giudicante, ossia, è tenuto a dare adeguata motivazione dell’eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe.

Applicazione dei parametri

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 14038 depositata il 6 giugno 2017, e con la quale è stato, altresì, ricordato come i nuovi parametri a cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe, devono applicarsi ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla relativa data di entrata in vigore e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia completato la propria prestazione professionale.

Questo, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe, “evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”.

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