In sede di liquidazione delle spese processuali, il giudice, a fronte di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti nella detta nota.
L’organo giudicante, ossia, è tenuto a dare adeguata motivazione dell’eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 14038 depositata il 6 giugno 2017, e con la quale è stato, altresì, ricordato come i nuovi parametri a cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe, devono applicarsi ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla relativa data di entrata in vigore e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia completato la propria prestazione professionale.
Questo, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe, “evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".