Il Senato, nella seduta del 24 ottobre 2018, ha approvato la proposta di legge che, in materia di voto di scambio politico-mafioso, interviene a modificare l'articolo 416-ter del Codice penale. Il testo passerà ora all’esame della Camera.
Il provvedimento, composto da un solo articolo, introduce un inasprimento delle pene sia per i candidati che per i boss che fanno accordi a fini elettorali nonché il venir meno della necessità della prova, ai fini della punibilità, dell’esistenza del metodo mafioso.
Nel dettaglio, si prevede che venga punito con la reclusione da 10 a 15 anni chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.
La medesima pena si applica anche a chi, dall’altra parte, promette di procurare voti.
Per finire, viene sancito un aumento di pena, pari alla metà, per i casi in cui colui che ha accettato la promessa di voti risulti, poi, eletto nella relativa consultazione elettorale.
In presenza di condanna per questi reati – si legge nel testo - consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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