Con il messaggio 19 settembre 2022, n. 3418, l’Istituto Previdenziale fornisce indicazioni per la determinazione del contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile a carico dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per l’anno 2022.
L’articolo 3-ter del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% è rivolta a tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% è determinata nel limite retributivo contrattuale del redattore ordinario pari ad euro 46.184,00 annui fino al 30 giugno 2022.
Per la determinazione del limite della prima fascia di retribuzione pensionabile dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022, l’istituto specifica che:
Il contributo aggiuntivo dovrà essere calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi, indicando l’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> dovrà essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%.
Restano valide le istruzioni operative dell’INPGI in uso in favore dei rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".