Dal 1° gennaio 2024 i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rientrano nella tutela prevista dal regime assicurativo ordinario Inail; è infatti terminato al 31 dicembre 2023 il regime transitorio in forza del quale gli infortuni occorsi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono stati regolamentati secondo le regole Inpgi.
L’argomento è stato illustrato dall’Istituto con la circolare n. 53 del 6 dicembre 2023, argomento del precedente articolo “Giornalisti: estensione della tutela assicurativa da gennaio 2024”, cui si rinvia: in questa sede ci soffermiamo invece sugli obblighi dei datori di lavoro ai fini dell’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Testo unico.
La tutela Inail copre gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro con il solo limite del rischio elettivo (inteso come il comportamento volontario del lavoratore volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa), da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Sono inoltre inclusi gli infortuni in itinere di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000.
L’assicurazione Inail si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate, in ciò ampliando quanto previsto dalla previgente normativa Inpgi che invece comprendeva solo i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivasse la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale.
Di seguito, le prestazioni economiche e socio sanitarie erogate dall’Inail.
Tipologia |
Caratteristiche |
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta |
Corrisposta dal quarto giorno successivo all’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta |
Indennizzo del danno biologico in capitale |
Per menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6% |
Rendita |
Per menomazioni di grado superiore al 16% |
Rendita ai superstiti |
Erogata al coniuge, figli legittimi, naturali o adottivi o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale |
Assegno una tantum in caso di morte |
Erogato al coniuge, i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi |
Assegno per l’assistenza personale continuativa |
Per i titolari di rendita con inabilità permanente assoluta pari al 100%. |
Rimborso spese per farmaci |
Per l'acquisto dei farmaci di fascia C ai lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili |
Rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici |
Per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta |
Assegno di incollocabilità |
Per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo |
Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi |
Erogata ai grandi invalidi per ciascun figlio di età non superiore ai dodici anni, fissata annualmente in rapporto alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo Istat |
Rientrano inoltre nella tutela Inail le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per:
Diamo ora un quadro riepilogativo degli adempimenti a carico del datore di lavoro
Cosa fare |
Come fare |
Denuncia di iscrizione e variazione: soggetti non titolari di codici ditta |
Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail, nei termini previsti, tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. In particolare, i soggetti assicuranti che non sono titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive, e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, devono presentare la denuncia di iscrizione, con l’apposito servizio online, contestualmente all'inizio dei lavori.
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Denuncia di iscrizione e variazione: soggetti titolari di codici ditta |
I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate |
Denuncia retribuzioni presunte |
Secondo le regole generali, nella denuncia di variazione il datore di lavoro deve indicare le retribuzioni che presume di corrispondere nel 2024 e nel 2025. |
Versamento premi |
I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive, e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa sia già presente la voce di tariffa cui è ricondotta l’attività di giornalismo, versano i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l’autoliquidazione 2024/2025 indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2025, attraverso i servizi telematici Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai giornalisti ai quali è stata estesa dal 1° gennaio 2024 l’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa |
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