Costituisce innovazione, assoggettata al regime previsto dall’articolo 1120 c.c., la trasformazione del giardino comune, realizzata mediante abbattimento dei muretti e delle essenze verdi, livellamento del suolo e spostamento dei punti di illuminazione, in funzione di una nuova destinazione dell’area a parcheggio.
Innovazione che, in quanto tale, è soggetta all’approvazione da parte della maggioranza qualificata dell’Assemblea di condominio, per come previsto dal citato articolo 1120 del Codice civile.
Così la Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 10077 del 10 aprile 2019, con cui sono stati ribaditi, in tema di condominio negli edifici, alcuni importanti principi relativi alla distinzione tra modifica ed innovazione, distinzione “ricollegata all’entità e alla qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune”.
La Suprema corte ha, quindi, precisato che per innovazione deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solo quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.
Per contro, le modifiche mirano solo a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone immutata la consistenza e la destinazione.
I giudici di legittimità, a seguire, hanno altresì fornito alcune esemplificazioni di interventi rientranti, secondo la giurisprudenza, nel novero delle innovazioni o in quello delle semplici modifiche.
Nello specifico caso esaminato dalla Corte, è stata cassata la sentenza di merito con cui era stata confermata la validità di una deliberazione dell’assemblea condominiale, assunta a maggioranza semplice, di adibire a parcheggio l’area comune sino ad allora destinata a giardino.
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