Con circolare n. 6 del 5 settembre 2016, l’INPGI ha fornito istruzioni in merito a:
Tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2016 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale che va pagato entro il 30 settembre 2016.
Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50% e, quindi, per l’anno 2016 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2011.
Per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta è fissata ad un’aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per cui, per i giornalisti che alla data del 30 settembre 2016 risultino già pensionati, il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
Precisa, infine, la circolare n. 6/2016 che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.
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