La circolare n. 22 del 23 gennaio 2025 emanata dall'Inps introduce importanti chiarimenti sulla gestione e valorizzazione dei periodi contributivi maturati all’estero prima del 1° gennaio 1996 per il riconoscimento della pensione nella Gestione separata.
La circolare si concentra su un tema fondamentale per i lavoratori italiani che hanno operato in paesi stranieri prima del 1996 e che risultano iscritti alla Gestione separata.
In particolare, si evidenziano le modalità attraverso cui tali periodi esteri possono essere valorizzati per il calcolo della pensione, anche in regime internazionale, tema particolarmente rilevante per chi rientra nel sistema contributivo introdotto in Italia dalla legge n. 335/1995 e necessita di una totalizzazione dei contributi per accedere ai requisiti pensionistici.
La valorizzazione dei periodi contributivi esteri è un tema centrale per garantire l’equità del sistema pensionistico in un contesto di crescente mobilità internazionale dei lavoratori.
La possibilità di sommare i contributi versati in diversi Stati attraverso il meccanismo della totalizzazione consente infatti di evitare che i periodi assicurativi maturati all’estero vadano persi, influendo negativamente sul diritto alla pensione.
La circolare sottolinea come i principi del coordinamento europeo in materia di sicurezza sociale, sanciti dal Regolamento (CE) n. 883/2004, siano fondamentali per integrare la legislazione nazionale con quella degli altri stati membri dell’Unione europea.
Riconoscimento della contribuzione estera
Il riconoscimento della contribuzione estera è regolato dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che coordina i sistemi di sicurezza sociale nei paesi membri dell’Unione Europea.
Questo regolamento prevede il principio di totalizzazione, che consente di sommare i periodi assicurativi maturati in diversi Stati per soddisfare i requisiti pensionistici richiesti da ciascuna legislazione nazionale.
Per i periodi contributivi anteriori al 1996, è necessario che il lavoratore sia iscritto alla Gestione Separata e soddisfi specifici requisiti:
Assenza del requisito dell'importo soglia
Un aspetto rilevante per i periodi esteri anteriori al 1996 è l’assenza del requisito dell’importo soglia: i lavoratori non sono obbligati a raggiungere un importo minimo di pensione per accedere al trattamento pensionistico, semplificando l’accesso ai benefici.
Esclusione di pensioni specifiche
Alcune limitazioni si applicano però a pensioni particolari.
Regolamenti europei applicabili
Il Regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 6, stabilisce il principio della totalizzazione dei periodi contributivi tra gli Stati membri. Questo consente di considerare i contributi maturati in un paese dell’UE come equivalenti a quelli versati in un altro Stato membro.
La Decisione n. H6 del 16 dicembre 2010 chiarisce ulteriormente che i requisiti specifici per l’accesso alla pensione restano regolati dalle normative nazionali.
Paesi extracomunitari con convenzioni bilaterali
L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con numerosi paesi extracomunitari per facilitare la totalizzazione dei contributi, tra i quali:
Questi accordi permettono ai lavoratori di sommare i periodi assicurativi esteri con quelli italiani, garantendo un trattamento pensionistico più equo.
Per i lavoratori iscritti a più forme previdenziali, esistono diverse opzioni per cumulare i periodi contributivi:
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