Due precisazioni vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento Iva per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
Un consorzio fa presente di occuparsi della gestione, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di R.A.E.E. domestici, secondo il sistema di gestione collettiva prevista dall'articolo 10, Dlgs n. 49/2014, svolgendola anche a favore di altri consorzi aventi funzioni analoghe oppure a favore di imprese terze, presso le quali sono punti di raccolta o strutture di stoccaggio dei RAEE.
Si chiede di specificare il trattamento IVA da applicare:
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 91 del 1° marzo 2022, ricorda che nella Tabella A, parte III, del Decreto n. 633/1972, il n. 127-sexiesdecies prevede l’Iva ridotta del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del Dlgs n. 22/1997, di rifiuti urbani.
Il Dlgs n. 22/1997 è stato sostituito dal Dlgs n. 152/2006 - Testo unico dell'ambiente (Tua) – il quale all'art. 183, come modificato dal Dlgs n. 116/2020, contempla tra i rifiuti urbani anche i rifiuti domestici indifferenziati, inclusi i R.A.E.E.
Dunque, alla luce di ciò, le attività svolte dal Consorzio possono fruire dell’aliquota IVA del 10% e a nulla rileva, secondo la nuova normativa, che non agisca direttamente ma in qualità di intermediario, essendo costui comunque soggetto agli stessi obblighi e responsabilità del gestore.
Per quanto riguarda i premi di efficienza, essendo importi che i produttori di AEE sono tenuti ad erogare ai Centri di Raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, non rilevano ai fini IVA. Infatti, si tratta di erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generali e non corrispettivi per una specifica prestazione di servizi.
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