Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 17328 del 25 agosto 2016, non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per colui che si limita a riscuotere i canoni degli immobili locati, cioè a goderne i frutti, e non svolge alcuna attività finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, né ad atti di compravendita o di costruzione.
Il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è, infatti, che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l che abbia come oggetto un esercizio commerciale.
Per cui l’INPS, recita la sentenza n. 17328/2016, non può richiedere al soggetto che si limita a gestire gli immobili concessi in locazione, i contributi da versare alla citata gestione.
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