Con la circolare n. 72 del 14 giugno 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024 PF”, riguardanti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative Gestioni previdenziali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 2, legge n. 335 dell'8 agosto 1995, comma 26).
L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce che i soggetti iscritti all'Inps, esclusi i coltivatori diretti, devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella dichiarazione dei redditi.
Altresì, l'articolo 18, comma 4, dello stesso decreto prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali dovuti devono essere effettuati entro gli stessi i termini stabiliti per il pagamento delle somme dovute in base della dichiarazione dei redditi.
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 68687 del 28 febbraio 2024, ha approvato il modello "Redditi 2024-PF" per il periodo d'imposta 2023 che include il Quadro RR, la cui compilazione è obbligatoria per:
Il Quadro RR deve essere compilato nel seguente modo:
NOTA BENE: Se il contribuente è tenuto a compilare sia la sezioni I che la sezione II, devono essere seguite le istruzioni specifiche per ciascuna sezione, garantendo la corretta determinazione e il versamento dei contributi previdenziali dovuti.
L'acconto per il 2024 deve essere calcolato applicando le seguenti aliquote:
Per l’anno corrente, i contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro le seguenti scadenze:
Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione riguarda esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024.
Per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2023 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2024.
Con l'entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, i contribuenti possono pagare il saldo 2023 in forma rateale, completando il pagamento entro il 16 dicembre 2024. Le scadenze per i versamenti rateali sono unificate al giorno 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non.
La rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024. La predetta somma deve essere versata separatamente utilizzando le seguenti causali contributo:
Il contribuente, entro le date di scadenza sopra illustrate, deve effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta ed esposta nel rigo RR7 tramite delega di pagamento sul modello F24, esponendo i seguenti codici tributo:
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