Geografia giudiziaria. La Consulta boccia anche la questione sollevata dal Friuli – Venezia Giulia
Pubblicato il 24 luglio 2013
Con sentenza
n. 234 del 23 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia relativamente agli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, del Decreto legislativo n.
155/2012 di riordino della geografia giudiziaria nella parte che aveva disposto la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, con conseguente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale ordinario di Udine, e non prevedendo il Tribunale ordinario di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza.
La Regione aveva assunto una violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, atteso che la delega legislativa sarebbe stata illegittimamente conferita dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 148/2011.
Secondo la Consulta, per contro, le violazioni della Costituzione denunciate non riguardavano direttamente le competenze regionali e non ridondavano, pertanto, su queste ultime. La dedotta violazione – spiega la Corte -
“non si risolve nella lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, non essendo a ciò sufficiente il carattere, proprio della Regione, di ente esponenziale e non avendo la ricorrente assolto l'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione”.