Su istanza dei prestatori di lavoro, in ricorso alla sentenza della Corte d'Appello di Messina, che confermava la sentenza del giudice di prime cure in rigetto alla costituzione del rapporto di lavoro in capo all'impresa committente e conseguente accertamento della sussistenza di un appalto illecito di manodopera, gli Ermellini hanno confermato che la mera indicazione analitica delle modalità di esecuzione del servizio oggetto del contratto di servizi non inficia la genuinità dell'appalto.
Nel caso de quo, l'appalto era relativo all'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza alla clientela dei treni notte e, il contratto stesso, conteneva la minuziosa indicazione dei compiti da eseguire. In particolare, i giudici di merito avevano già accertato la sussistenza in capo all'appaltatore del potere disciplinare e direttivo nonché dei rischi tipici della gestione.
Ciò assunto, i giudici di Piazza Cavour confermano l'esito della controversia affermando che la predeterminazione analitica delle modalità esecutive del contratto di appalto non costituisce una deviazione dello schema tipico dell'appalto genuino, ma si pone quale mera garanzia della corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto.
Invero, affinché non si incorra nelle fattispecie fraudolente è opportuno che il giudice accerti la effettiva sussistenza del potere direttivo ed organizzativo dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di quest'ultimo.
I ricorrenti, non centrando i predetti aspetti, si limitavano esclusivamente a contestare la correttezza del giudizio sui contenuti del capitolato tecnico senza dimostrare ed argomentare l'incertezza sugli indici di genuinità.
Altresì, dalle rilevazioni dei giudici di merito è emerso che il pagamento in misura fissa "per carrozza" durante l'anno è idoneo a dimostrare l'assunzione di un rischio economico in capo all'appaltatore, sui quali rimanevano gli oneri di gestione di mezzi e persone per la garanzia del servizio da rendere.
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