Genitore non economicamente indipendente. Al figlio ci pensano i nonni

Pubblicato il 04 agosto 2015

Con sentenza n. 16296 depositato il 3 agosto 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un padre, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello – confermando l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre - disponeva a suo carico un assegno mensile di mantenimento.

Il ricorrente si era opposto, in particolar modo, in punto di condanna all'assegno, adducendo la carenza di mezzi economici propri, in quanto ancora studente all'università.

Ma la Cassazione ha innanzitutto rilevato come i profili e le situazioni di fatto poste alla sua attenzione, siano in tale sede insuscettibili di una nuova valutazione nel merito, soprattutto se a fronte di un provvedimento – come nel caso de quo– adeguatamente e coerentemente motivato.

In ogni caso – ha chiarito la Suprema Corte – il genitore ha sempre l'obbligo di procurarsi i mezzi necessari per mantenere i propri figli. Né la continuazione degli studi universitari (tra l'altro all'età di 35 anni) può certo costituire un alibi per sottrarsi a tale obbligo.

Tra l'altro – confermando quanto evidenziato in sede di merito – il ricorrente può sempre ricorrere all'aiuto dei propri genitori, dotati di buona posizione economica. Non va infatti sottaciuto che gli stessi ascendenti sono tenuti a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti.

In ogni caso, nella fattispecie – suggerisce ancora la Corte mediante presunzioni – il ricorrente può procurarsi i mezzi necessari, non solo mediante l'aiuto dei parenti facoltosi, ma anche alienando, se necessario, l'immobile e la vettura di sua proprietà.  

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