Garanzie del credito bancario e Patto marciano. Studio del Notariato

Pubblicato il 28 giugno 2017

Un nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, il n. 1-2017/C, è dedicato al tema delle “Recenti riforme in tema di garanzie del credito bancario”.

Nell’elaborato, viene sottolineato, in primo luogo, come i recenti interventi normativi in materia siano tutti diretti a rendere più agevole e rapido il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Da qui la tipizzazione di nuove forme di garanzia, volte ad evitare “gli ordinari meccanismi di esecuzione”, accedendo, invece, “a procedimenti più rapidi per la realizzazione delle ragioni di credito", poiché sottratti all’assegnamento all’autorità giudiziaria e ai tempi di svolgimento del processo esecutivo.

Esaminate, in particolare, le figure del prestito vitalizio ipotecario, nella configurazione risultante dalla recente riforma, e del patto marciano.

Patto marciano di diritto comune

In particolare, viene sottolineato come, a seguito delle recenti riforme, si sia assistito all’introduzione della disciplina positiva di quest’ultimo istituto che, in realtà, la giurisprudenza aveva da tempo ammesso, “fissandone i caratteri necessari al fine di salvaguardarne la legittimità, nel confronto con il persistente divieto del patto commissorio”.

Fissato l’elemento essenziale del patto marciano, per cui al debitore è dovuta l’eventuale differenza di valore, le novellate disposizioni normative prevedono “una serie di limitazioni e contrappesi necessari per l’ammissibilità della suddetta struttura autosatisfattiva”.

Nello studio vengono, quindi, analizzate le recenti modifiche del Testo unico bancario, e, nel dettaglio, il relativo articolo 120 quinquiesdecies in tema di inadempimento del consumatore, con i suoi commi 3 e seguenti, che consentono alle parti del contratto di convenire, con apposita clausola, che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene, comporti l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore, e questo anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita siano inferiori al debito residuo.

A seguire, viene evidenziato come, se la clausola citata di cui all’articolo 120 quinquiesdecies del TUB, risulti applicabile solo in ipotesi di contratto di finanziamento concluso da un consumatore, qualora il soggetto finanziato sia un’impresa, individuale o collettiva, potrebbe, invece, configurarsi un’ipotesi di patto marciano nella fattispecie attualmente disciplinata dall’articolo 48 bis, TUB, di recente introduzione ad opera del Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59.

Da qui, lo studio si sofferma sull’individuazione della citata fattispecie normativa, del relativo ambito di applicazione, nonché, in particolare, sui concreti presupposti di operatività del “patto marciano e sulle sue possibili implementazioni di natura negoziale.

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