Può considerarsi legittima una normativa di diritto interno che contempli, come misura alternativa al trattenimento del richiedente, la prestazione di una garanzia finanziaria in misura fissa?
E' il quesito che le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione - con le ordinanza nn. 3562 e 3563 dell'8 febbraio 2024 - hanno rivolto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in riferimento a quanto previsto dal Decreto Cutro (Dl n. 20/2023), dopo che il Viminale si era opposto alle decisioni con cui il Tribunale di Catania aveva deciso di non convalidare i provvedimenti di trattenimento di alcuni migranti, disapplicando il richiamato decreto per ritenuta contrarietà alle norme Ue.
Le questioni sul Decreto Cutro sono state fatto oggetto di una domanda di rinvio pregiudiziale, in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Sarà la Corte di giustizia Ue, quindi, a chiarire se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ostino a una normativa di diritto interno come quella contemplata che preveda, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (che non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito nell’importo in unica soluzione, determinato, per l’anno 2023, in euro 4.938, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
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