Garantito l’anonimato per le transazioni non superiori a mille euro

Pubblicato il 23 settembre 2011 Il Consiglio dei ministri del 22 settembre ha accolto uno schema di decreto legislativo che recepisce il Regolamento comunitario n. 1781/2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Dunque, anche nel nostro ordinamento si vuole introdurre un principio per la semplificazione dell’obbligo di identificazione dell’ordinante nel trasferimento di fondi in ambito nazionale quando l’importo oggetto della transazione non supera i mille euro. Lo scopo, dato il basso livello di rischio connesso all’operazione, è quello di garantire l’anonimato ai soggetti che effettuano pagamenti presso gli istituti di credito di importo pari o inferiore alla cifra indicata. Il provvedimento, infatti, contiene nuove regole e controlli per gli istituti di pagamento e consente agli intermediari attivi di effettuare e ricevere pagamenti per importi fino a mille euro senza doversi più preoccupare di chiedere il nominativo dell'ordinante del pagamento. Ovviamente, come previsto dal regolamento comunitario, affinchè possa valere tale forma di anonimato è necessario che vengano rispettate alcune condizioni:

- il pagamento deve intervenire tra due intermediari dello stesso Stato;

- l’intermediario che effettua il trasferimento deve essere un soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007);

- l’intermediario del beneficiario deve essere in grado di risalire, attraverso un numero unico d'identificazione, al trasferimento di fondi effettuato dall’ordinante e quindi all'identificazione del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- la transazione non deve superare i mille euro.

Si resta in attesa dell’emanazione delle istruzioni da parte della Banca d’Italia, al momento in pubblica consultazione.
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