Il “Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali” è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 106 dell’8 maggio 2019.
Il Regolamento del Garante della privacy si compone di 40 articoli, suddivisi in sette Capi. Le sue disposizioni sono in vigore dal giorno 9 maggio 2019 (successivo alla sua pubblicazione ufficiale) e da quel momento si considerano abrogati i regolamenti del Garante n. 1/2007 e n. 2/2006.
Il Regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 142, comma 5, dell’articolo 154, comma 1, lettera b), e comma 3, e dell’articolo 156, comma 3, lettera a), del Codice, le procedure interne all’Autorità aventi rilevanza esterna, avviate su istanza di parte o d’ufficio e finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Lo stesso, inoltre, regolamenta, ai sensi dell’articolo 166, comma 9, del Codice, il procedimento con il quale il Garante adotta i provvedimenti correttivi ed irroga le sanzioni, nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione delle sanzioni.
Si ricorda che nell’esercizio dei compiti e dei poteri demandati al Garante dalla normativa vigente e dalla disciplina comunque rilevante in materia di trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il controllo sulla liceità e correttezza dei trattamenti, il Garante ispira la propria azione a princìpi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l’interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità, adeguatezza e imparzialità, valorizzando l’utilizzo di tecniche informatiche e della telematica.
A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all’entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché delle risorse disponibili.
In applicazione dei suddetti princìpi e dei criteri previsti all’articolo 3 del Regolamento n. 1/2000, il Garante determina e aggiorna periodicamente con cadenza almeno semestrale:
a) la programmazione dei lavori del Collegio;
b) le linee di priorità nella trattazione degli affari da parte dell’Ufficio;
c) la programmazione delle attività ispettive.
Il suddetto Regolamento è stato diffuso a mezzo di deliberazione del 4 aprile 2019.
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