Garante privacy: linee guida per la pubblicazione degli atti amministrativi online
Pubblicato il 22 marzo 2011
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n.
64 del 19 marzo 2011, il provvedimento del Garante della Privacy del 2 marzo scorso contenente le linee guida in materia di trattamento di dati personali presenti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
Le "
Linee guida" hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad
applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonchè di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
In particolare, viene precisato che per le operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni devono preventivamente verificare la presenza di una norma di legge o di regolamento che preveda tale possibilità. Ciò fermo restando il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.
Inoltre, le informazioni sui dati personali possono essere pubblicate solo qualora vi sia un'adeguata motivazione, e detta operazione sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione stessa.