Gara telematica. Ritardo di 10 secondi? Offerta tardiva

Pubblicato il 27 marzo 2018

Il riferimento, nel bando e nel disciplinare di gara, ad una data e ad un orario preciso quale termine ultimo di presentazione delle offerte, deve essere inteso nel senso che le offerte che provengono oltre tale orario, e cioè anche dallo scoccare del primo secondo dell’ora successiva, sono tardive e quindi tali da non poter essere prese in considerazione dalla stazione appaltante.

E’ quanto evidenziato dal Consiglio di stato nella sentenza n. 1745 depositata il 19 marzo 2018, pronunciandosi sul problema sollevato nell’ambito di una gara telematica in cui le offerte dovevano essere presentate entro e non oltre le ore 16:00.

Nella specie, le ricorrenti in primo grado (facenti parti dell’ATI costituenda concorrente) avevano completato il caricamento della propria offerta alle ore 16:00 e 10 secondi, e occorreva verificare se l’offerta stessa fosse da ritenersi tardiva (con conseguente rifiuto del sistema telematico di concludere il caricamento).

Per il Collegio amministrativo, preso atto che il sistema era stato correttamente impostato per la precisa misurazione del tempo, non poteva ragionevolmente dubitarsi “che, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisca allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva, ossia alle 16:00.01: passato il primo secondo delle ore 16.00, correttamente non poteva essere ammessa più alcuna offerta, e ciò vale per tutte le gare, a prescindere dalla modalità telematica o cartacea, in cui siano svolte”.

Detta ricostruzione – si legge nella decisione - è pienamente ragionevole e conforme ai principi di imparzialità e buon andamento nonché a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, “sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte della stazione appaltante”.

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