Il Consiglio di stato ha precisato che, in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla Pa che ha emesso l’atto impugnato.
In virtù dell’articolo 41, comma 2, c.p.a., infatti, appare necessaria e sufficiente, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, la notificazione dell'atto introduttivo esclusivamente all'amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato.
In altri termini, viene escluso che l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento di aggiudicazione.
Non è, ossia, necessario notificare il ricorso anche a tutti i soggetti che aderiscono alla gara in forma aggregata.
E’ questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, nel testo della sentenza n. 8 del 18 maggio 2018.
Nella medesima decisione, il Collegio amministrativo ha, altresì, precisato che anche se è vero che, normalmente, il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che tale regola non può valere per la questione, diversa, relativa alla corretta notificazione del ricorso principale.
Difatti, dalla soluzione di tale problema dipende la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, risultando palese che, in mancanza di essa, non potrebbe nemmeno procedersi all'esame del ricorso incidentale, esame che, appunto, presuppone la regolare instaurazione del giudizio.
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