Il Tar per il Lazio, Sezione terza, accogliendo il ricorso di una s.p.a. concorrente, ha annullato gli esiti della procedura di gara indetta dalla Cassa nazionale forense per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
La società ricorrente, classificatasi al secondo posto in graduatoria, lamentava in particolare la violazione, da parte dell’aggiudicataria, della prescrizione del Bando per cui le prestazioni contrattuali avrebbero dovuto essere eseguite in proprio e non mediante utilizzo di strutture o soggetti terzi.
Censura accolta dai Giudici amministrativi, secondo cui effettivamente il Disciplinare di gara, quale lex specialis della procedura in questione, faceva divieto di subappaltare “le attività espletabili da soggetti iscritti al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005 e del regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 – sezione B – Broker ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.” E detti limiti erano stati superati dalla società aggiudicataria, che, in forza di specifico contratto, aveva affidato a terzi le prestazioni di brokeraggio, utilizzando non solo un semplice software, bensì anche, e soprattutto, “know how”, competenze e strutture proveniente da altri. L’ammissione alla gara, sancisce il Tar, deve essere pertanto annullata in quanto illegittima.
L’accoglimento disposto – si legge infine nella sentenza n. 9875 del 21 settembre 2017 – non comporta tuttavia l’aggiudicazione della gara alla ricorrente seconda graduata, in quanto trattasi di appalto da aggiudicare secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero con sistema “non automatico” in presenza di più di due concorrenti (nel caso di specie, sei). Pertanto, l’attività che può essere imposta, ai fini risarcitori, alla stazione appaltante, è la riformulazione della graduatoria a seguito dell’esclusione da quella in precedenza formata, del concorrente in essa risultato aggiudicatario.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".