Gara da rifare, se l’aggiudicatario affida a terzi la prestazione

Pubblicato il 26 settembre 2017

Il Tar per il Lazio, Sezione terza, accogliendo il ricorso di una s.p.a. concorrente, ha annullato gli esiti della procedura di gara indetta dalla Cassa nazionale forense per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

La società ricorrente, classificatasi al secondo posto in graduatoria, lamentava in particolare la violazione, da parte dell’aggiudicataria, della prescrizione del Bando per cui le prestazioni contrattuali avrebbero dovuto essere eseguite in proprio e non mediante utilizzo di strutture o soggetti terzi.

Violato il divieto di subappaltare. Annullata l’ammissione alla gara

Censura accolta dai Giudici amministrativi, secondo cui effettivamente il Disciplinare di gara, quale lex specialis della procedura in questione, faceva divieto di subappaltarele attività espletabili da soggetti iscritti al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005 e del regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 – sezione B – Broker ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.” E detti limiti erano stati superati dalla società aggiudicataria, che, in forza di specifico contratto, aveva affidato a terzi le prestazioni di brokeraggio, utilizzando non solo un semplice software, bensì anche, e soprattutto, “know how”, competenze e strutture proveniente da altri. L’ammissione alla gara, sancisce il Tar, deve essere pertanto annullata in quanto illegittima.

Offerta economicamente più vantaggiosa. L'aggiudicazione non scorre in automatico 

L’accoglimento disposto – si legge infine nella sentenza n. 9875 del 21 settembre 2017 – non comporta tuttavia l’aggiudicazione della gara alla ricorrente seconda graduata, in quanto trattasi di appalto da aggiudicare secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero con sistema “non automatico” in presenza di più di due concorrenti (nel caso di specie, sei). Pertanto, l’attività che può essere imposta, ai fini risarcitori, alla stazione appaltante, è la riformulazione della graduatoria a seguito dell’esclusione da quella in precedenza formata, del concorrente in essa risultato aggiudicatario.

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