I giudici della Consulta, con l'ordinanza n. 161 dell'8 maggio scorso, avallano l'interpretazione della Cassazione a sezioni Unite sulla giurisdizione in tema di fermo amministrativo (ganasce fiscali) respingendo, con un giudizio di manifesta inammissibilità della questione, le critiche sollevate dal Tar Sicilia sulla legittimità dell'articolo 86, Dpr 602/73, sulla riscossione delle imposte “nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario dei veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del potere esercitato”. I magistrati amministrativi sono da sempre convinti che solo il loro procedimento sia in grado di dare le maggiori garanzie difensive ai cittadini. Mentre, già l'ordinanza n. 2053/06 del massimo collegio di legittimità ha sottratto ai Tar la materia “in considerazione del fatto che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (quindi mezzo di realizzazione del credito) e che il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi”.
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