Le disposizioni dell’art 172, comma 7, del Tuir, regolamentano il riporto delle perdite fiscali pregresse riguardanti le società partecipi di operazioni di fusione che dispongono di perdite utilizzabili per un risparmio di imposta. Condizioni necessarie per il riconoscimento delle perdite da utilizzare in riduzione del reddito della incorporate o della risultante dalla fusione, il superamento da parte della società del test di operatività ed il limite del patrimonio netto della società che ha in dote le perdite. Ai fini del test di operatività, rilevano i ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate nel conto economico e i proventi derivanti dall’attività caratteristica dell’impresa. Le grandezze che emergono dal conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, vanno confrontate con il 40% dei dati medi registrati nei due esercizi precedenti a quello di riferimento. Nel caso in cui venga superato il 40%, le perdite pregresse sono riportabili nelle incorporate o nella risultante della fusione.
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