Con la risoluzione n. 116/E/07 l’agenzia delle Entrate interviene in merito agli effetti della fusione tra due gruppi bancari entrambi operanti in regime di consolidato fiscale (articolo 117 Tuir) chiarendo che la perdita fiscale di una società non entra nel consolidato fiscale in virtù dell’articolo 118, comma 2, del Tuir, poiché realizzata in un periodo d’imposta autonomo e antecedente rispetto a quello in cui si producono gli effetti dell’operazione di fusione. La questione sottoposta all’Agenzia riguardava l’aggregazione aziendale di due gruppi bancari in base al principio contabile internazionale Ifrs 3, che non consente retrodatazione contabile e non permette, dunque, alle società partecipanti di optare per la retrodatazione degli effetti ai fini fiscali, essendo la stessa strettamente legata a quella contabile. Nell’interpello la banca incorporante chiedeva se poteva includere nel proprio consolidato fiscale le società già appartenenti al consolidato della banca incorporata senza che si verifichi alcuna interruzione. Ma è parere dell’Agenzia che il consolidato della incorporata si interrompa senza alcun effetto penalizzante di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 124 del Tuir, invece sia applicabile il comma 4 di detto articolo, per cui le perdite fiscali non ancora utilizzate del consolidato devono essere riattribuite alle società che ad esso partecipano, secondo i criteri manifestati in sede di opzione per il consolidato stesso, e assumono natura di perdite pregresse utilizzabili solo in capo alle società cui si riferiscono.
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