Con la sentenza n. 10649 depositata lo scorso 22 giugno, l di cassazione ha confermato la non assoggettabilità all’Iva per il collaboratore non iscritto all’Albo professionale. Il contribuente che ha presentato ricorso in Cassazione pur essendo in possesso della qualifica di ragioniere, non risultava iscritto all’Albo ed avendo, inoltre, effettuato attività riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non soggette ad Iva, e non attività professionale autonoma, risultava pensionato Inpdai. Pertanto, a giudizio della Corte, all’attività svolta non può essere applicata l’imposta.
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