Funzioni elettorali durante la CIGS

Pubblicato il 22 novembre 2018

Un lavoratore ha espletato le funzioni elettorali durante i giorni in cui era in CIGS (24, 25 e 26 maggio 2014) ed ha fruito di tre giorni di riposo compensativo subito dopo, quando era prevista la ripresa dell’attività lavorativa (27, 28 e 29 maggio 2014).

Il datore di lavoro ha contestato il suo diritto ad assentarsi per le succitate tre giornate e le ha intese quale recidiva di precedenti assenze ingiustificate, per licenziarlo per motivi disciplinari.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 29774 del 19 novembre 2018, ha ricordato che per legge, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni e tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I lavoratori hanno, inoltre, diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Tuttavia, la norma è modulata su un rapporto di lavoro connotato dall'attualità delle rispettive obbligazioni a carico delle parti, per cui – chiariscono gli Ermellini – è da escludere che la disciplina in questione possa trovare applicazione, anche solo in via estensiva, nell'ipotesi in cui il lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali si trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione nella quale le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell'attività di lavoro e dalla corresponsione della retribuzione, sono sospese.

In definitiva, la sospensione dell'obbligo lavorativo per il dipendente nel periodo di espletamento delle operazioni elettorali, rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo compensativo, istituto tradizionalmente destinato a "compensare" la maggiore onerosità dell'attività prestata in giorno festivo o non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico fisiche del dipendente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy