Con ordinanza n. 16965 del 27 giugno 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento intimato ad un lavoratore, che era stato trovato intento a fumare la sigaretta elettronica durante il turno di lavoro nel locale mensa.
In effetti al lavoratore era stato contestato l’uso della sigaretta elettronica e lo stesso aveva precedenti disciplinari, che si riferivano all’uso del cellulare, ma non gli era mai stata contestata l’illegittima sospensione dell’attività lavorativa ed il contratto collettivo prevedeva, nel caso di specie, una sanzione conservativa per il lavoratore che contravveniva al divieto di fumo indicato in apposito cartello.
Di fatto – chiariscono gli Ermellini - fumare durante l’orario di lavoro (sigarette elettroniche o meno) non è in sé incompatibile con il contestuale svolgimento della prestazione, per cui o si contesta al lavoratore la sospensione della prestazione o, contestando la violazione del divieto di fumo, la sanzione espulsiva risulta sproporzionata.
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