Fruizione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà

Pubblicato il 03 dicembre 2014 Con circolare n. 153 del 2 dicembre 2014, l’INPS ha fornito istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, riferite all’anno 2014.

In particolare, ricorda l’Istituto, a seguito delle innovazioni introdotte dal D.L. n.34/2014, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS di tipo A è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, definiti con il D.I. n. 83312/14.

Inoltre, la circolare in questione riepiloga:

- l’ambito di applicazione del beneficio;

- la modalità di applicazione nonché la misura e la durata dello sgravio;

- le esclusioni;

- l’ammissione allo sgravio e le verifiche ispettive.

La procedura

Chiarisce l’INPS che la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

La Sede competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", che assume il nuovo significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014".

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo “dicembre 2014”, i datori di lavoro autorizzati valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>
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