Frodi Iva Prescrizione disapplicata solo per illeciti gravi

Pubblicato il 06 ottobre 2017

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45751 depositata il 5 ottobre 2017, analizza i fattori che possono far scattare la prescrizione del reato di evasione Iva nell'ordinamento nazionale, alla luce delle conclusioni della Corte di Giustizia Ue (sentenza Taricco, C-105/14) in tema di prescrizione dei reati Iva.

Tale pronuncia ha, infatti, disposto che il giudice italiano è tenuto a disapplicare gli articoli 160 e 161 del Codice penale, che fissano un limite massimo al corso della prescrizione, e, di fatto, impediscono al nostro Paese di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari europei.

A tal fine, sono stati formulati alcuni presupposti in presenza dei quali è possibile disapplicare le norme penali nazionali. Tali presupposti sono individuabili nella: sussistenza di una frode Iva, che senz’altro contrasta con gli interessi finanziari dell’Ue e nella gravità della frode che abbia cagionato un danno rilevante per le casse dell’Erario.

Finora la Suprema Corte si è trovata difronte a situazioni specifiche per le quali a volte sono stati applicati i principi della sentenza Taricco ed altre volte no.

La confusione è scaturita dal fatto che la Corte Ue non aveva chiarito il concetto di gravità: se di natura “qualitativa” o “quantitativa” oppure se fosse necessaria la compresenza dei due requisiti; e in assenza di precisazioni la Suprema Corte ha fatto riferimento ai criteri che determinano la gravità del reato di cui al codice penale nazionale (articolo 133).

Ora, con riferimento al caso di specie, di cui alla sentenza n. 45751/2017, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per specificare che:

per disapplicare la normativa nazionale in tema di prescrizione per i reati tributari “il giudice deve considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione tra gli stessi”.

Se mancano tali caratteristiche (frode di grande entità e gravità), rimangono valide le ordinarie regole previste dal Codice penale nazionale.

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