Frodi Iva, la mancata applicazione sistemica delle pene viola il diritto Ue
Pubblicato il 01 maggio 2015
Il Tribunale di Cuneo, nel dirimere un procedimento penale per
reati di frode all’Iva mediante
false fatturazioni nell’ambito del commercio di champagne, si è rivolto alla Corte di giustizia Ue per sapere se la normativa italiana in materia di
prescrizione dei reati, come modificata dalla legge n.
251/2005 (cosiddetta «ex Cirielli»), sia compatibile o meno con i principi dell'ordinamento dell'Ue, così da dover essere disapplicata dai giudici nel caso di sistematica impunibilità degli illeciti penali in materia di frodi fiscali Iva.
La Legge n. 251/2005, infatti, ha modificato l’articolo 160 del Codice penale, cosicché il
termine assoluto di prescrizione, nel caso di interruzione del procedimento,
è aumentato unicamente di un quarto rispetto al termine originario e non più, come avveniva prima,
della metà.
Secondo il Tribunale piemontese, riducendosi il prolungamento del termine di prescrizione solo ad un quarto è facile incorrere nella prescrizione dei reati, nonostante il tempestivo esercizio dell'azione penale, con evidente vantaggio per quanti violino la norma a tutela della concorrenza di cui all'101 del Trattato Ue. La conseguenza è infatti che senza la dovute condanne penali, gli operatori economici senza scrupoli potrebbero incorrere in una delle forme di aiuto di Stato (vietate dalla Ue), così come pure la mancata applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle regole Iva potrebbe portare alla violazione del principio di finanze sane fissato dall'articolo 119 del TFUE.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale
La Corte Ue, nella
sentenza depositata il 30 aprile 2015, relativa alla causa C-105/14, sancisce che la normativa italiana in materia di prescrizione dei reati non è di per sé incompatibile con il diritto Ue. Lo diventa nel caso in cui (come potrebbe risultare dopo la modifica apportata dalla legge n. 251/2005), essa porti alla
non punibilità degli illeciti in materia di Iva.
In tal caso, la mancata irrogazione delle sanzioni effettive costituirebbe una violazione del diritto Ue e di conseguenza, spetterebbe al giudice la sua
disapplicazione. È onere dei
giudici nazionali, infatti, effettuare il dovuto
accertamento e nel caso questi arrivassero alla conclusione
che la normativa sulla prescrizione, in modo generale e sistematico, impedisce l’applicazione di sanzioni, gli stessi dovrebbero procedere all’interpretazione conforme, facendo salvo il divieto dell’interpretazione
contra legem.