Saranno i giudici europei a chiarire la corretta interpretazione dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, e, quindi, la relativa portata anche con riferimento al tema della prescrizione breve nelle frodi Iva.
La Corte costituzionale ha, infatti, deciso di chiedere alla Corte di giustizia Ue, in via pregiudiziale, se la disposizione in questione debba essere letta nel senso di imporre al giudice penale la non applicazione di una normativa nazionale sulla prescrizione che ostacoli, in un numero considerevole di casi, la repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che preveda termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Ue di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato.
Questo – si legge nel testo dell’ordinanza n. 24 depositata il 26 gennaio 2017 - dovrà essere valutato anche nell’ipotesi in cui tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata, ovvero quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione sia parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità, nonché anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro medesimo.
In definitiva, dovrà essere chiarita anche l’interpretazione della sentenza della Grande Sezione della Corte Ue, pronunciata sulla causa “Taricco” C-105/14, con la quale i giudici europei avevano affermato che, ai sensi dell’articolo 325 del Trattato, il giudice nazionale italiano non dovesse applicare il combinato disposto degli articoli 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del Codice penale, in tema di interruzione e sospensione della prescrizione, quando questo ostacoli l’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive in caso di frodi gravi e non consenta di punire adeguatamente le violazioni agli interessi finanziari dell'Unione.
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