Frodi carosello: sequestro illegittimo se sproporzionato

Pubblicato il 18 aprile 2013 Nel dirimere una controversia in cui era coinvolto un manager accusato di associazione a delinquere nell’ambito di una inchiesta per frodi “carosello”, la Corte di Cassazione – sentenza 17610 del 17 aprile 2013 - accogliendo il ricorso dell’imputato, sancisce che il sequestro di beni funzionale alla confisca per equivalente è illegittimo se sproporzionato al debito con il Fisco e per di più non può riguardare i beni intestati alla società.

Nelle motivazioni dei giudici si legge, infatti, che è illegittimo, in ipotesi di reato tributario commesso da amministratore di una Srl, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che abbia ad oggetto beni appartenenti alla società, data la natura di sanzione penale della confisca per cui la stessa risulta inapplicabile nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto, con unica eccezione il caso in cui la struttura societaria rappresenti di fatto un apparato fittizio utilizzato dall’imputato allo scopo di porre in essere reati di frode fiscale, tanto che allora ogni cosa intestata fittiziamente alla società sia riconducibile immediatamente all’autore del reato.

Inoltre, nell’ambito della sentenza, i giudici della Suprema Corte si esprimono anche in materia di competenza territoriale del giudice penale, asserendo che secondo l'articolo 18 del Dlgs 74/2000 se la competenza per territorio non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato, non valendo in questa ipotesi l’eccezione secondo cui a prevalere sarebbe il criterio del domicilio fiscale del contribuente.
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