Frodi carosello. Legittima la deduzione riferita alle imposte sui redditi

Pubblicato il 12 febbraio 2013 Ai sensi dell'articolo 14, della Legge n. 537/1993, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, in materia di imposte sui redditi, sono deducibili per l'acquirente dei beni qualora sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”; e ciò, anche nel caso in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, “salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3258 dell’11 febbraio 2013, con cui è stato accolto il ricorso di una società semplice che aveva effettuato un’operazione di acquisto di alcune automobili da una società cartiera. Benché la ricorrente fosse consapevole della frode carosello, la stessa aveva dedotto le imposte Ires e Iva.

La Cassazione, in tale contesto, ha ritenuto legittima la deduzione effettuata con riferimento alle imposte sui redditi ed illegittima quella relativa all’Iva.
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