Frode sul superbonus, sequestro sia del prodotto che del profitto del reato

Pubblicato il 19 settembre 2023

E' da ritenere legittimo, nell'indagine per frode sul superbonus 110%, il sequestro preventivo sia del prodotto che del profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

La Cassazione ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nell'ambito di un'indagine che vedeva coinvolti quattro soggetti, ritenuti responsabili di aver costituito un sodalizio criminale per certificare, mediante falsa documentazione, lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il miglioramento energetico e l'adeguamento antisismico eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti.

Il tutto al fine di accedere ai benefici statali rientrati nell'agevolazione del superbonus.

Superbonus, sequestro nell'indagine per frode

Il Gip aveva ritenuto che il reato di cui all'art. 316-ter c.p. si fosse consumato per la somma di oltre 2 milioni di euro, avendo gli indagati ottenuto indebitamente, mediante il meccanismo dello sconto in fattura, un credito di imposta di pari importo suscettibile di valutazione economica e cessione a terzi.

Ciò posto, aveva disposto, oltre al sequestro preventivo impeditivo in via diretta delle quote sociali di due società coinvolte, il sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria della somma pari al profitto del reato in via diretta a carico della Srl, beneficiaria diretta del credito acquisito, e di denaro o beni equivalenti a tale somma dei quali gli indagati avessero la disponibilità.

Dopo che il provvedimento era stato confermato anche dal Tribunale del riesame gli indagati si erano rivolti alla Suprema corte.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, consumazione del reato

In questa sede, gli Ermellini hanno giudicato infondato il relativo ricorso.

Con sentenza n. 37138 del 12 settembre 2023, la Seconda sezione penale della Cassazione ha in primo luogo ribadito che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta.

E' difatti con tale atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi.

Con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio.

Credito d'imposta e profitto sequestrabili

Nella specie, l'ordinanza impugnata aveva correttamente evidenziato che all'illecita operazione contestata era ricollegabile, sotto un diverso profilo, sia il sequestro del credito di imposta generato illecitamente, quale profitto direttamente derivato dalla condotta e sottoposto a vincolo reale in via diretta e impeditiva, sia il sequestro preventivo per equivalente del successivo profitto che dalla cessione di tale credito era stato realizzato.

Il Tribunale, in tale contesto, aveva spiegato perché si poteva procedere a questo duplice sequestro sia del prodotto (consistente nel credito illecitamente creato) che del profitto (consistente nella cessione dello stesso) del reato:

Conclusioni, queste, confermate anche dal Collegio di legittimità, secondo cui era possibile, nella vicenda in esame, procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo identificare questi ultimi:

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