Frode informatica, truffa, minaccia. Al via il nuovo regime di procedibilità

Pubblicato il 08 maggio 2018

Entrerà in vigore domani, 9 maggio 2018, il Decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 di modifica del regime di procedibilità per alcuni reati. Lo stesso, si rammenta, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018.

Ai sensi delle nuove disposizioni, è previsto che non si procederà più d’ufficio, bensì a querela di parte, per diversi reati contro la persona e contro il patrimonio.

Tra i reati contro la persona, è prevista la procedibilità a querela per le fattispecie di minaccia (anche grave), violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche o di comunicazioni informatiche o telematiche.

Tra i delitti contro il patrimonio, la punibilità a querela diventa la regola nei casi di truffa, frode informatica e appropriazione indebita.

Viene fatta salva, in linea generale, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all’articolo 339 del Codice penale o qualora, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Norme transitorie

Per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto che, sulla base della riforma, siano divenuti perseguibili a querela, il termine per la presentazione della stessa decorre dalla predetta dal 9 maggio 2018, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se il procedimento è pendente, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in questo caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa viene informata.

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