Frode fiscale Iva. L’inesistenza delle fatture deve essere sia oggettiva che soggettiva

Pubblicato il 23 febbraio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 7039 depositata lo scorso 22 febbraio 2012, hanno accolto il ricorso presentato da un imprenditore avverso il provvedimento di sequestro disposto sui propri beni nell’ambito di un procedimento penale in cui lo stesso era indagato per dichiarazione fraudolenta ai fini Iva mediante l'uso di false fatture.

Nel corso delle indagini, era emerso che il contribuente aveva effettivamente sostenuto i costi esposti nelle fatture rinvenute; tuttavia, queste ultime erano state emesse da un'azienda diversa rispetto a quella che effettivamente aveva erogato il servizio.

E questa circostanza – secondo la Corte – era da ritenere sufficiente per annullare il sequestro. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la condanna per il reato contestato, previsto e punito dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000, discende esclusivamente in considerazione della presenza di fatture soggettivamente e oggettivamente false, qualora, cioè, i costi sostenuti non corrispondano a quelli effettivi e l'impresa che abbia emesso il documento contabile non coincida con quella che ha erogato il servizio.

Ciò in quanto il reato contestato, con riguardo all'Iva, oltre che quella oggettiva, richiede anche la inesistenza soggettiva delle fatture.
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