In sede di conversione del Decreto Sostegni, l’art 6-quinques, Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha prorogato, anche per l’anno 2021, la deroga introdotta dall’art. 112, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, relativa al raddoppio del limite di esenzione fiscale relativo ai beni ed ai servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti.
La predetta deroga interviene sulle ordinarie disposizioni di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, secondo cui non concorrono alla determinazione del reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati complessivamente di importo inferiore a 258,23 euro.
Anche per l’anno 2021 tale limite deve intendersi, dunque, elevato a 516,46 euro.
Il neo-introdotto – in sede di conversione – art. 6-quinques, al Decreto Sostegni, proroga la deroga prevista dall’art. 112, Decreto Agosto, in materia di concorrenza alla determinazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e servizi prestati dall’impresa ai lavoratori dipendenti.
Sostanzialmente, limitatamente agli anni 2020 e 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai propri dipendenti non concorre alla determinazione della base imponibile sino all’importo di 516,46 euro, in luogo del generale limite di 258,23 euro previsto dal comma 3, art. 51, TUIR.
Ci si riferisce, dunque, ai beni o servizi ceduti dal datore di lavoro ai propri dipendenti – con esclusione della corresponsione di somme di denaro – a titolo gratuito, siano essi prodotti dall’impresa stessa che forniti da terzi previo acquisto da parte del datore di lavoro che li cederà ai propri dipendenti. Un’accortezza è, però, immediatamente evidenziabile: al superamento della soglia di esenzione prevista dalla normativa vigente, il predetto valore di beni o servizi ceduti concorrerà interamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Al fine di verificare correttamente le modalità di computo dei predetti beni e servizi, considerando concorrenti tutti i benefit riconosciuti nel periodo d’imposta, anche derivanti da più rapporti di lavoro, dovranno essere applicate le normali regole definite dal medesimo comma 3, art. 51, TUIR, e, in particolare, ove i beni e servizi resi vengano offerti o prodotti dall’impresa e ceduti ai dipendenti il loro valore dovrà essere determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dall’impresa stessa nelle cessioni al grossista ovvero, in mancanza, applicando il criterio normale definito dall’art. 9, TUIR.
Invero, per valore normale, ex art. 9, deve intendersi il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati ovvero nel tempo e nel luogo più prossimi. Per quanto possibile si farà riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Nel caso in cui, invece, l’impresa acquisti da soggetti terzi i beni o i servizi ceduti ai dipendenti, il valore dovrà essere considerato sulla base del prezzo scontato che il fornitore pratica per via di apposite convenzioni stipulate con il datore di lavoro.
Tipologia di bene |
Condizioni |
Determinazione del valore |
Beni prodotti dall’impresa |
Se l’azienda opera con venditori grossisti |
Prezzo mediamente praticato dall’azienda per le cessioni ai grossisti |
Se l’azienda non opera con venditori grossisti |
Criterio normale ex art. 9, TUIR, potendo, eventualmente, tenere conto degli sconti d’uso |
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Beni e servizi forniti da terzi ed acquistati dall’impresa |
Beni o servizi acquistati dall’impresa e ceduti ai dipendenti |
Criterio normale ex art. 9, TUIR, potendo, eventualmente, tenere conto degli sconti d’uso |
In particolare, il valore dei beni in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, gratuitamente o meno, è costituito dal prezzo mediamente praticato ai grossisti, facendo riferimento ai listini dell’azienda a quest’ultimi applicati, senza tener conto di eventuali sconti d’uso.
Atteso che concorrono al raggiungimento della soglia di esenzione anche i benefit di cui al successivo comma 4 (autoveicoli e ciclomotori; concessione di prestiti agevolati; fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato; servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) non sempre potrà essere agevole verificare il rispetto della soglia di esenzione.
Non costituendo una franchigia in senso stretto, il superamento del limite di esenzione fiscale e contributiva determinerà l’applicazione delle ritenute con decorrenza dal periodo di paga nel quale si è verificato lo sforamento. Qualora, invece, appaia chiaro il superamento del limite di esenzione già dal momento del riconoscimento del benefit (es. concessione di auto ad uso promiscuo) dovrà essere effettuata la ritenuta fiscale sin dal primo periodo di paga.
Si evidenzia, altresì, che il valore normale dei compensi in natura può essere considerato per intero solo quando i servizi o i beni ceduti siano concessi a titolo gratuito. Diversamente, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che vedano la corresponsione di una somma da parte del dipendente (siano essi con sistema di versamento o di trattenuta), il valore verrà determinato sottraendo tale somma dal valore normale del bene o del servizio.
Imponibile benefit = Valore normale del bene o del servizio – somma corrisposta dal dipendente comprensiva di eventuale IVA |
Come accennato al paragrafo precedente, tra i benefit concorrenti ai sensi del comma 3, art. 51, TUIR, rientrano anche i documenti di legittimazione (buoni spesa, buoni carburante, gift card, etc), in formato cartaceo o elettronico, riportanti il valore nominale, non costituenti denaro. La disciplina dei c.d. voucher è individuata dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 che ne assegna le seguenti caratteristiche:
Si rammenta che, diversamente dai sistemi di welfare di cui al comma 2, dell’art. 51, TUIR, i benefit in trattazione non soggiacciono al principio generale di individuazione di una categoria omogenea di dipendenti, potendo essere riconosciuti anche individualmente.
Con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, l’Amministrazione finanziaria, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha precisato che il voucher welfare può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ad una elencazione contenuta su piattaforma elettronica, che il dipendente potrà combinare a sua scelta nel carrello della spesa non eccedente un valore, per gli anni 2020-2021, non superiore ad euro 516,46.
Ai fini del raggiungimento della soglia di franchigia, come specificato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2010, n. 26, non potranno essere considerati i ticket restaurant, ex art. 51, comma 2, TUIR, per la parte eccedente la quota di esenzione dedicata, sicché quest’ultima dovrà considerarsi a tutti gli effetti imponibile contributivo e fiscale.
Particolare attenzione dovrà essere prestata per i lavoratori che siano stati assunti dall’azienda nell’anno e che abbiano un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno fiscale ovvero per i dipendenti che abbiano altro o altri rapporti a tempo parziale. In tal senso, la verifica del superamento della soglia di esenzione prevista dal citato comma 3, art. 51, andrà effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso del medesimo periodo d’imposta.
QUADRO NORMATIVO Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Ministero delle Finanze – Circolare 23 dicembre 1997, n. 326; |
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