Fringe benefit esenti con carta di debito: chiarimenti Entrate

Pubblicato il 16 gennaio 2025

È stata pubblicata la risposta n. 5 del 15 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che offre importanti chiarimenti sull’erogazione dei fringe benefit, con particolare riferimento alle soluzioni tecnologiche innovative.

L’Agenzia ha approfondito la possibilità di utilizzare una carta di debito nominativa, destinata all’acquisto di beni e servizi previsti da un piano di welfare aziendale, chiarendone la qualificazione come documento di legittimazione ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR.

La risposta fornisce indicazioni utili per le aziende che intendono utilizzare strumenti digitali nel rispetto delle condizioni e dei limiti normativi, confermando l’esenzione dall’applicazione delle ritenute sui fringe benefit erogati.

Quesito

L’istante, un datore di lavoro, intende attuare un piano di welfare aziendale mediante soluzioni digitali innovative offerte da un provider esterno. Il piano prevede l’erogazione dei fringe benefit attraverso una carta di debito nominativa, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi presso fornitori specificamente individuati e aderenti al circuito del provider.

La carta è soggetta ai seguenti vincoli:

Il dubbio dell’istante riguardava la possibilità di qualificare la carta di debito nominativa come un “documento di legittimazione” ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del 25 marzo 2016. In particolare, l’istante chiedeva di confermare che tale qualificazione consenta di escludere l’obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte sui valori attribuiti ai dipendenti, nel rispetto dei limiti previsti per i fringe benefit.

Fringe benefit esenti con carta di debito

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 5/2025, ha chiarito che i fringe benefit erogati mediante una carta di debito nominativa possono essere considerati esenti ai fini fiscali, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. La carta di debito proposta dall’istante è stata qualificata come un documento di legittimazione, assimilabile a un voucher cumulativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del 25 marzo 2016.

La decisione si basa sul fatto che la carta possiede tutte le caratteristiche richieste dalla normativa per l’esenzione fiscale: è nominativa, non monetizzabile, non cedibile a terzi e non utilizzabile per finalità estranee al welfare aziendale. Inoltre, il valore assegnato è vincolato a un budget figurativo e può essere speso esclusivamente presso fornitori predeterminati, aderenti al circuito del provider.

L’Agenzia ha inoltre ribadito che, come già espresso in precedenti chiarimenti (ad esempio nella risposta n. 273/2019), i fringe benefit possono essere fruiti tramite strumenti elettronici o piattaforme digitali, purché rispettino i vincoli previsti dalla normativa. In particolare, i voucher cumulativi possono rappresentare una pluralità di beni e servizi selezionabili dal dipendente, ma il valore complessivo non deve superare i limiti di esenzione fiscale (1.000 euro per il 2024 o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico).

NOTA BENE: Pertanto, l’Agenzia ha concluso che, in quanto assimilabile a un voucher cumulativo, la carta nominativa proposta dall’istante consente di considerare i fringe benefit erogati non rilevanti ai fini fiscali entro i limiti di esenzione. Di conseguenza, il datore di lavoro non è tenuto ad applicare ritenute alla fonte sui valori attribuiti ai dipendenti. Questa interpretazione conferma la compatibilità tra le nuove soluzioni tecnologiche e la normativa fiscale, favorendo la flessibilità nell’attuazione dei piani di welfare aziendale.
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